La normativa
• La legge dell’ 11.12.2012 n.220, che ha riformato la disciplina del condominio negli edifici, all’art.25 (che inserisce l’art.71bis, dopo l’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie) stabilisce che per poter esercitare l’attività di AMMINISTRATORE PROFESSIONALE (o, comunque, non del proprio condominio) sono necessari i seguenti requisiti:
- 1. il godimento dei diritti civili;
- 2. non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- 3. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- 4. non esser interdetti o inabilitati;
- 5. non risultare annotati nell’elenco dei protesti cambiari;
- 6. aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- 7. aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
- Il Ministro della Giustizia ha predisposto un testo che stabilisce i requisiti di onorabilità e professionalità dei Responsabili scientifici che oltre ad organizzare i corsi dovranno anche verificare i requisiti dei formatori.
- I corsi di formazione iniziale per l’abilitazione, devono durare minimo 72 ore (di cui 48 di teoria e 24 ore di esercitazione pratica), mentre quelli di aggiornamento periodico annuale per tutti gli amministratori devono durare almeno 15 ore (anche con casi teorico-pratici).
- I corsi possono essere svolti anche tramite e-learning.